SOCIETÀ SVIZZERA – MONDO ISLAMICO
(SSMI)
STATUTI
Zurigo, maggio 2005
I. Nome e sede
Art. 1
Il nome SOCIETÀ SVIZZERA – MONDO
ISLAMICO (abbreviato SSMI) è dato per una associazione nel senso dell’articolo
60 ff. CC. La sede dell’associazione è domicilata all’indirizzo dell’ufficio
dell’associazione.
II. Attività
Art. 2
I fini dell’associazione sono:
·
Salvaguardia die diritti delle musulmane e die musulmani in Svizzera
·
Dialogo aperto con le persone e le istituzioni della società svizzera
·
Incremento dell’integrazione delle musulmane e die musulmani, in
particolare della seconda e terza
generazione d’immigranti
III. Membri
Art. 3
Ogni persona domiciliata in Svizzera
che riconosce I fini dell’associazione può diventare sicio.
Art. 4
L’associazione inizia con la
dichiarazione di partecipazione o con il pagamento dei contribute
d’associazione e finisce in caso di decesso o con la dichiarazione di uscita
per la fine di un anno civile. La partecipazione termina anche con
un’esclusione dalla parte del consiglio direttivo in caso di non pagamento dei
contribute di associazione o in caso die danneggiamen-to morale o materiale
dell’asscociazione o per alter ragioni gravi.
IV. Organi dell’associazione
Art. 5
Gli organi dell’associazione sono:
A. Assemblea generale
B. Consiglio direttivo
C. Presidenza
D. Revisori
A. Assemblea generale
Art. 6
L’assemblea generale è l0organo
principale dell’associazione. Tutti I membri hanno accesso alle assemblee
generali. Ogni membro dispone di un voto e del diritto die voto all’assemblea
generale.
Art. 7
L’assemblea generale si riunisce
ordinariamente una volta all’anno e se possible nella prima metà dell’anno
civile, ed extraordinariamente secondo la de-cisionne del consiglio direttivo,
o su richiesta dei revisori o di un quinto dei membri.
La presidenza convoca l’assemblea
generale su decisione del consiglio direttivo, al più tardi 20 giorni prima
della data della riunione. All’invito è da allegare la lista degli argomenti.
Di questioni che sono poste all’assemblea generale, l’assemblea può soltanto
decidere se la maggioranza dei membri presenti è d’accordo.
Art. 8
In casi eccezionali, alcuni affair
possono essere inviati ai membri sotto forma di una votazione per iscritto.
Art. 9
Le elezioni e votazioni sono decise
dalla maggioranza. Per cambiamenti statutari e per la dissoluzione
dell’associazione sono necessari i voti di due terzi dei membri presenti.
Art. 10
Die competenza dell’assemblea
generale sono in particolare:
·
decisione degli statuti e la loro revisione
·
elezione e richiamo del cosiglio direttivo, del presidente, del
cassiere
e die revisori
·
accettazione del rapporto annuale, del bilancio annuale e del
raporto
·
accettazione del programma d’attività e del budget
·
fissazione die contributi d’associazione
·
trattamento dei ricorsi contro le decisioni di ammissione e di
exclusione
del consiglio direttivo
·
dissoluzione dell’associazione
B. Consiglio direttivo
Art. 11
Il consiglio direttivo è composto dai
membri della presidenza ed al Massimo da trenta membri supplementary. I membri
del consiglio direttivo sono eletti per una durata di due anni. Una rielezione
è possible.
Nella composizione del consiglio
direttivo sono da prendere in considerazione le correnti culturali ed etniche
dei membri.
Art. 12
Il consiglio direttivo si riunisce
sotto ordinanza del presidente ed in caso die impedimento del vicepresidente.
Cinque membri del consiglio direttivo possono chiedere una seduta di direzione,
menzionando gli argomenti da trattare. Il
Art. 13
Di competenza del consiglio direttivo
sono:
presidente e del cassiere, per i quali elezione è
responsabile
l’assamblea generale
·
determinazuione delle attività, delle azioni e la decisione
delle prese
die posizione
dell’associazione
·
impiego dei mezzi finanziari second oil budget e per delle azioni
speciali secondo la
necessità
·
rapporto delle attività, delle azioni e delle prese die posizione dell’
associazione per l’assemblea generale
·
accettazione da parte dell’assemblea generale del bilancio anuale
e del budget
·
amministrazione dei beni
·
conclusione di contratti ed impiego di collaboratori
·
convoca d’assemblee generali e determinazione degli affair da
trattare
·
svolgimento delle elezioni e definizione delle domande da porre
·
esclusione die membri
·
decisione su tutti gli oggetti che non competono ad un altro organo
dell’associazione
C. Presidenza
Art. 14
La presidenza è composta dal presidente,
dal vicepresidente, dal segretario, dal cassiere, come al massimo di cinque
ulteriori membri presidenziali, che sono eletti per una durata massima di due
anni. Una rielezione è possibile.
Art. 15
Die competenza della presidenza sono in particolare:
·
organizzazione e coordinazione del lavoro dell’associazione
·
esecuzione delle decisioni dell’assamblea generale e del consiglio
direttivo
·
risolvere I compiti che non competono ad un organo superiore
dell’associazione
In caso d’urgenza la presidenza decide
delle questioni che sono di competenza del consiglio direttivo. Alla prossima
riunione la presidenza deve render-gli rapporto.
Art. 16
Di competenza del presidente sono in particolare:
·
organizzazione e coordinazione del lavoro della presidenza e del
consiglio direttivo
·
rappresentazione dell’associazione all’esteriore
·
risoluzione dei compiti che non sono di competenza d’un organo
superiore
dell’associazione
D. Revisori
Art. 17
L’organo di revisione è composto da
tre revisori eletti dall’assablea generale per una durata di due anni. Una
rielezione è`possible.
I revisori contrallano la contabilità
e chiedono all’assemblea generale accettazione o rifiuto motivato del bilancio
annuale.
V. Finanziamento
Art. 18
Il finanziamento dell’associazione
consiste in:
·
contributi dei membri
·
doni, donazioni e fondazioni
·
entrate dalla vendita di pubblicazioni e dall’organizzazione di
diverse manifestazioni
·
altre sovvenzioni
VI. Disposizioni finali
Art. 19
Per la responsabilità dell’associazione
sono garanti unicamente i beni dell’ associazione. Ogni garanzia personale dei
membri è esclusa.
Gli statute presenti sono stati
accettati all’assemblea di fondazione del
9. maggio 2005. |